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    CAPO I
    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    CAPO II
    GATEKEEPER

    CAPO III
    PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ

    CAPO IV
    INDAGINE DI MERCATO

    CAPO V
    POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 3

Designazione dei gatekeeper

1.   un' impresa è designata come gatekeeper se:

a)

ha un impatto significativo sul mercato interno;

b)

fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e

c)

detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

2.   Si presume che un' impresa soddisfi i rispettivi requisiti di cui al paragrafo 1:

a)

in relazione al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio_di_piattaforma_di_base in almeno tre Stati membri;

b)

in relazione al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che, nell'ultimo esercizio finanziario, annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione, identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui all'allegato;

c)

in relazione al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

3.   Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell' impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). Ogniqualvolta un ulteriore servizio_di_piattaforma_di_base fornito dall' impresa precedentemente designata come gatekeeper raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), tale impresa ne dà notifica alla Commissione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie.

Se l' impresa che fornisce il servizio_di_piattaforma_di_base non dà notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo e non fornisce entro il termine fissato dalla Commissione nella richiesta di informazioni a norma dell'articolo 21 tutte le informazioni pertinenti necessarie affinché la Commissione designi l' impresa interessata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione ha ancora facoltà di designare tale impresa come gatekeeper, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base soddisfa la richiesta di informazioni a norma del secondo comma del presente paragrafo o se le informazioni sono fornite allo scadere del termine di cui a tale comma, la Commissione applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4.   La Commissione designa come gatekeeper, senza indebito ritardo e al più tardi entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2.

5.   L' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base può presentare, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio_di_piattaforma_di_base, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1.

Se ritiene che le argomentazioni presentate a norma del primo comma dall' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può respingerle entro il termine di cui al paragrafo 4, senza avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, nonostante il primo comma del presente paragrafo, entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Qualora giunga alla conclusione che l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non è stata in grado di dimostrare che i pertinenti servizi di piattaforma di base da essa forniti non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione designa tale impresa come gatekeeper secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento precisando la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e per adeguare periodicamente tale metodologia, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per modificare il presente regolamento aggiornando la metodologia e l'elenco degli indicatori riportato nell'allegato.

8.   La Commissione designa come gatekeeper, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base in esame:

a)

le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione di tale impresa;

b)

il numero di utenti commerciali che utilizzano il servizio_di_piattaforma_di_base per raggiungere gli utenti finali e il numero di utenti finali;

c)

gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell' impresa o alle capacità di analisi di quest'ultima;

d)

eventuali effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l' impresa, anche per quanto riguarda i dati, e, ove pertinente, le sue attività al di fuori dell'Unione;

e)

il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;

f)

una struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale di tale impresa, che consenta per esempio all' impresa di praticare sovvenzioni incrociate, combinare dati da diverse fonti o sfruttare la propria posizione dominante; o

g)

altre caratteristiche strutturali aziendali o del servizio.

Nell'effettuare tale valutazione a norma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi in relazione agli elementi elencati nel secondo comma, comprese eventuali concentrazioni previste con un'altra impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore_digitale o che consente la raccolta di dati.

Se un' impresa che fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa, e se tale mancata conformità persiste dopo che l' impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione può designare tale impresa come gatekeeper sulla base dei fatti a disposizione della Commissione.

9.   In relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o 8, la Commissione elenca nella decisione di designazione i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito di tale impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

10.   Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio_di_piattaforma_di_base nell'elenco della decisione di designazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 8

Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Il gatekeeper garantisce e dimostra l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire la conformità a tali articoli sono efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo. Il gatekeeper garantisce che l'attuazione di tali misure sia conforme al diritto applicabile, in particolare al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva 2002/58/CE, alla legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, nonché ai requisiti di accessibilità.

2.   Di propria iniziativa o su richiesta di un gatekeeper conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le misure che il gatekeeper interessato deve attuare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7. Tale atto di esecuzione è adottato entro sei mesi dall'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 20 secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Quando il procedimento è avviato di propria iniziativa per elusione ai sensi dell'articolo 13, tali misure possono riguardare gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3.   un gatekeeper può richiedere che la Commissione avvii un processo al fine di determinare se le misure che tale gatekeeper intende attuare o ha attuato per garantire la conformità agli articoli 6 e 7 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche del gatekeeper. È a discrezione della Commissione decidere se avviare tale processo, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e buona amministrazione.

Nella sua richiesta, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare le misure che intende attuare o che ha attuato. Il gatekeeper fornisce inoltre una versione non riservata della sua richiesta motivata che può essere condivisa con terzi a norma del paragrafo 6.

4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

5.   Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica al gatekeeper le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento di cui all'articolo 20. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

6.   Per consentire efficacemente ai terzi interessati di presentare osservazioni, la Commissione pubblica, all'atto della comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 5 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e delle misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

7.   Nello specificare le misure di cui al paragrafo 2, la Commissione garantisce che le misure siano efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo, e proporzionate nelle circostanze specifiche relative al gatekeeper e al servizio in questione.

8.   Ai fini della specifica degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafi 11 e 12, la Commissione valuta altresì se le misure previste o attuate garantiscano che non sussista un ulteriore squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e che le misure stesse non conferiscano al gatekeeper un vantaggio sproporzionato rispetto al servizio fornito da quest'ultimo agli utenti commerciali.

9.   Per quanto riguarda i procedimenti ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, decidere di riaprirli se:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; o

b)

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; o

c)

le misure specificate nella decisione non sono efficaci.

Articolo 10

Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica

1.   La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5, 6 o 7 in relazione a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo («decisione di esenzione»). La Commissione adotta la decisione di esenzione entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa e fornisce una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   In caso di esenzione concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la decisione di esenzione se i motivi che giustificavano l'esenzione non sussistono più o perlomeno con cadenza annuale. A seguito di tale riesame, la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.

3.   un'esenzione a norma del paragrafo 1 può essere concessa soltanto per motivi di salute pubblica o sicurezza pubblica.

4.   Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

5.   Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 4, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sui motivi di cui al paragrafo 3, nonché degli effetti sul gatekeeper interessato e su terzi. La Commissione può subordinare la sospensione a condizioni e obblighi al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi perseguiti dai motivi di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 13

Antielusione

1.   un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non segmenta, divide, suddivide, frammenta o separa tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Nessuna di tali pratiche dell' impresa impedisce alla Commissione di designarla come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se sospetta che un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base metta in atto una pratica di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere a tale impresa tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se l' impresa interessata abbia messo in atto detta pratica.

3.   Il gatekeeper garantisce la piena ed effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

4.   Il gatekeeper non adotta alcun comportamento che pregiudichi l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7, indipendentemente dal fatto che si tratti di un comportamento di natura contrattuale, commerciale o tecnica, o di qualsiasi altra natura, o consistente nell'utilizzo di tecniche comportamentali o della progettazione di interfacce.

5.   Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento, l'utilizzo in modo incrociato e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove tale consenso sia richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell' utente_commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

6.   Il gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5, 6 e 7 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile, anche offrendo scelte all' utente_finale in maniera non neutrale oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la libera scelta degli utenti finali o degli utenti commerciali attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa.

7.   Qualora il gatekeeper eluda o tenti di eludere uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 secondo una delle modalità descritte ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20 e adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, al fine di specificare le misure che il gatekeeper deve attuare.

8.   Il paragrafo 6 del presente articolo lascia impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

Articolo 14

Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni

1.   un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, qualora le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscano servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore_digitale o consentano la raccolta di dati, a prescindere dal fatto che sia notificabile alla Commissione a norma di tale regolamento o a un'autorità nazionale della concorrenza competente ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Un gatekeeper informa la Commissione di una siffatta concentrazione prima della relativa attuazione e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

2.   Le informazioni fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 descrivono almeno le imprese interessate dalla concentrazione, i loro fatturati annui nell'Unione e a livello mondiale, i loro settori di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, e il valore di transazione dell'accordo o una stima dello stesso, unitamente a una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, e a un elenco degli Stati membri interessati dalla concentrazione.

Le informazioni fornite dal gatekeeper descrivono inoltre rispettivamente, per tutti i pertinenti servizi di piattaforma di base, i rispettivi fatturati annui nell'Unione, il numero di utenti commerciali attivi su base annua e il numero di utenti finali attivi su base mensile.

3.   Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro due mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri di tutte le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e pubblica annualmente l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper a norma di tale paragrafo.

La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 15

Obbligo di audit

1.   un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o nell'ambito di tali servizi. La Commissione trasmette tale descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati.

2.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), al fine di elaborare la metodologia e la procedura dell'audit.

3.   Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta ad audit di cui al paragrafo 1. Nel fare ciò, il gatekeeper può tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti aziendali. Il gatekeeper aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale.

CAPO IV

INDAGINE DI MERCATO

Articolo 41

Richiesta di un'indagine di mercato

1.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un' impresa debba essere designata come gatekeeper.

2.   uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:

a)

uno o più servizi del settore_digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o

b)

una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali.

4.   Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta a norma del presente articolo, la Commissione valuta se vi siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, 2 o 3. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione.


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